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Lunedì, 06 Febbraio 2023

DINIEGO STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI



DINIEGO STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI


L’articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro. 
L’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l’annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l’iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell’attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle
eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l’annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

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